Il fatto che le sopraddette regioni abbiano reso obbligatoria la certificazione energetica è cosa diversa dall'aver individuato le categorie dei professionisti abilitabili alla professione di certificatore energetico.
Fino ad oggi solo le regioni LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE e LIGURIA hanno legiferato riguardo l'abilitazione, ed in tutte e 4 le regioni i laureati in scienze ambientali possono accedere alla professione di certificatore energetico degli edifici.
NOTA BENE
A tutti i Soci interessati
Ai Soci Certificatori Energetici AISA
si trasmette la presente nota per fornire chiarimenti circa l'obbligo di rispetto delle disposizioni presenti nel Regolamento per i soci Certificatori Energetici AISA (vedi allegato).
Sono tenuti alle disposizioni come da regolamento UNICAMENTE i soci AISA accreditati secondo le disposizioni della Regione Lombardia che intendono far valere il proprio titolo abilitativo per l'anno in corso e svolgere la relativa attività professionale. In particolare, coloro che non intendono esercitare per l'anno in corso e che quindi NON provvedono all'accreditamento presso l'organismo regionale (con versamento della relativa quota), NON sono nemmeno tenuti ad effettuare il versamento di cui all'art. 7 del regolamento AISA. In questo caso infatti, il nominativo del socio certificatore NON deve comparire tra quelli presenti a repertorio CENED e neppure tra quelli a repertorio AISA (pubblicato in apposita sezione del sito AISA con cadenza annuale).
Per coloro che sono soci AISA e sono accreditati presso altre Regioni (es. ER, Liguria, Piemonte) in maniera esclusiva (e quindi NON anche in Regione Lombardia), valgono le disposizioni del Regolamento AISA UNICAMENTE su base volontaria, ovvero se si intende essere inseriti nel repertorio dei soci certificatori AISA e usufruire dei servizi della Commissione Certificazione Energetica AISA. In caso contrario, tali soci, sono considerati soci ordinari e usufruiscono unicamente dei servizi come da "carta dei servizi" pubblicata sul portale AISA.
Inoltre, coloro che, pur abilitati come certificatori energetici in altre regioni in ragione del possesso del titolo di studio abilitante (es. Laurea in SA di I livello in Regione Emilia Romagna) NON risultano nemmeno iscritti ad AISA, non sono in alcun modo riconducibili al sistema dei servizi AISA e pertanto non possono usufruire nè dei servizi riservati agli associati, nè di quelli riservati ai soci Certificatori Energetici AISA.
Infine, qualora durante l'anno sociale un socio AISA regolarmente iscritto, acquisisca ANCHE il titolo di Certificatore Enegetico accreditandosi secondo le disposizioni della Regione Lombardia, automaticamente SARA' TENUTO al rispetto delle disposizioni indicate nel Regolamento AISA in vigore.
F.to
Direzione Generale AISA
ALLEGATO